Dal primo gennaio 2012 prende efficacia la nuova regola in tema di segnalazione in Centrale Rischi degli sconfinamenti: la banche dovranno segnalare i crediti scaduti o sconfinati da più di 90 giorni, anziché da più di 180 giorni (c.d. past due), secondo quanto stabilito da Basilea 2, accordo tra le banche centrali dei Paesi del G10 relativo ai requisiti patrimoniali delle banche.
La regola ha l'obiettivo di migliorare i processi creditizi, in modo da orientare le scelte di merito nell'erogazione di credito e nel pricing dei finanziamenti, il tutto per ragioni legate all'interesse generale attinente alla solidità patrimoniale dei diversi attori operanti sul mercato.
Ciò premesso, un punto appare in concreto, ad oggi, assai problematico: il rapporto banca/impresa, in Italia, presenta la radicata tendenza a tollerare nella normalità situazioni di sconfinamento per lunghi periodi, il che (in dette ipotesi) non deriva da dissesto finanziario dell'impresa, bensì da ragioni di ordinaria gestione del rapporto (da una parte e dall'altra).
Il problema è, dunque, che Basilea 2 qualifica lo sconfinamento oltre 90 giorni, comunque, come default, con gravi ricadute sulla possibilità di accedere al finanziamento e sulle relative condizioni, che in molti casi risulteranno sproporzionate rispetto ad una situazione di sconfino da sempre percepita e trattata come meramente 'tecnica' (ovviamente vi sono altri casi in cui la segnalazione dà corretta evidenza di una situazione di squilibrio dell'azienda).
Non può disconoscersi la necessità di adottare, a livello di sistema, procedure di regolamentazione del credito fondate su regole e criteri oggettivi.
Tuttavia la novità giunge nel momento meno appropriato, oggi che, tra i tanti effetti della crisi economica globale, certamente vi è quello della maggiore difficoltà delle imprese ad accedere ad adeguati strumenti di credito.
Appare indispensabile che la gestione interna dei rapporti nelle singole banche, pur in coerenza con le procedure poc'anzi menzionate, introduca margini di flessibilità, anche su questo tema, circostanza che del resto gode del parere favorevole più volte espresso a proposito dalla Banca d'Italia.
Tutto ciò con il fine di valutare e trattare ogni singolo cliente, nella misura del possibile, in modo coerente con la sua reale e concreta situazione ed evitare, ad esse banche, di sottrarre alle "persone" (che, nell'ipotesi, conoscono il merito del cliente) il potere decisionale (e le relative responsabilità), per attribuire il "comando" ad anonime "procedure informatiche".
Sul piano giuridico ci si può chiedere se la segnalazione in rigida applicazione della regola di past due (anche quando va contro dati di fatto positivi caratterizzanti il cliente, noti alla banca, ed è tale da arrecare pregiudizi alla continuità d'impresa) dovrà sempre, di per sé, considerarsi legittima.