L'istanza con la quale l'intermediario, rendendo noto di aver provveduto a ricomporre la vertenza con la conclusione di un accordo transattivo con i ricorrenti, chieda al collegio di dichiarare “l’intervenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento” può essere accolta solamente con riferimento alla cessazione del contendere. Deve in tal senso richiamarsi la distinzione fra la rinuncia agli atti del giudizio – atto processuale indipendente dalle cause e dalle finalità, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale, nella quale interviene – e la transazione, atto stragiudiziale di definizione della lite, non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, ma sul contendere.
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