Laddove la banca non produca in giudizio copia del contratto di conto corrente a suo tempo inter partes stipulato, al rapporto in questione non possono che applicarsi le norme comuni dettate dalle vigenti disposizioni in materia, essendo allo scopo assolutamente insufficiente – dati i rigorosi vincoli di forma legislativamente previsti – la produzione delle condizioni generali di contratto vigenti all’epoca della stipulazione (in applicazione di tale principio, il Collegio ha ritenuto inopponibile alla ricorrente cointestataria la norma delle condizioni generali di contratto vigenti al tempo in cui il contratto de quo è stato concluso, secondo cui, nel caso di opposizione di uno dei coeredi, la banca è legittimata a pretendere il consenso di tutti i coeredi in presenza della richiesta di poter disporre separatamente delle somme depositate sul conto corrente).
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