Con riferimento ad contratto di avente ad oggetto la concessione di una linea di credito ad uso rotativo (carte di credito c.d. revolving) – con il quale le parti prevedono che il rimborso delle somme utilizzate avvenga, senza addebito di interessi, con versamenti pari all’intero ammontare degli acquisti effettuati nel mese – devono considerarsi arbitrari gli addebiti operati a titolo di interessi e spese a partire dalla domanda di recesso laddove a tale domanda faccia seguito l’artificioso prolungamento della durata del contratto determinata dell’illegittimo comportamento dell’intermediario il quale comunichi il saldo delle somme a debito solo dopo alcuni mesi, così ritardando il termine di operatività del recesso, convenzionalmente subordinato a tale adempimento, al fine di lucrare gli interessi e le commissioni previste per i rimborsi effettuati mediante versamenti mensili. In tale ipotesi quindi, a fronte della violazione dei principi di correttezza e di buona fede che debbono essere osservati dagli intermediari nei rapporti con la clientela, deve essere riconosciuto il diritto del cliente ad essere risarcito del danno subito in misura pari al loro ammontare complessivo.
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