L'ABF non è competente a decidere delle controversie aventi ad oggetto il malfunzionamento di sistemi telematici per lo svolgimento del trading on-line, che configura un caso in cui il servizio di investimento viene prestato attraverso l’utilizzo della rete internet impiegato quale canale di contatto per l’esecuzione di servizi di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini. Tali controversie, infatti, essendo riconducibili alla materia dei servizi e delle attività di investimento, sono escluse ex art. 128 bis d.lgs 385/1993 dalla cognizione dell’ABF.
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