In materia di mutuo, laddove le Condizioni Generali di contratto prevedano che «nel caso in cui il nuovo calcolo delle rate di rimborso desse luogo ad un importo inferiore a quello dell’anno precedente di oltre 10 punti percentuali, si potrà determinare una minor durata del mutuo», l’eventuale eccedenza degli interessi pagati non può fondare un diritto alla ripetizione degli stessi in capo al cliente, ma una riduzione della durata del periodo di ammortamento dato che siffatta eccedenza deve essere imputata alla quota di capitale mutuato, volta per volta restituito. Il descritto meccanismo, peraltro, risulta rispondente anche a una logica compensativa, nella misura in cui il credito alla restituzione degli interessi corrisposti in eccedenza incide sul debito alla restituzione della somma mutuata.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12