In caso di illegittima iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), tenuto a risarcire i danni ad essa conseguenti è il trattario dell’assegno, essendo quest’ultimo soggetto unico legittimato alla iscrizione alla CAI. Il ricorrente che, illegittimamente segnalato, agisca per il ristoro dei danni patiti, non può quindi convenire avanti l’ABF l’ente mutuante – prenditore dell’assegno – in quanto quest’ultimo privo di legittimazione ad attivare la procedura di iscrizione alla CAI e, parimenti, privo di legittimazione passiva in ordine a ogni pretesa risarcitoria conseguente al tale illegittima iscrizione.
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