In materia di contratto di finanziamento garantito con la cessione del quinto dello stipendio l’estinzione anticipata del finanziamento costituisce – ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito al consumo – una facoltà sempre esercitabile da parte del cliente. Tale diritto viene garantito dall’art. 125, comma 2, D.Lgs 385/93 (TUB), il quale prevede espressamente che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tale norma attribuisce al consumatore la facoltà incondizionata di adempiere in via anticipata alle proprie obbligazioni senza penalità e senza possibilità di patto contrario.
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