In materia di richiesta di risarcimento del danno da inadempimento dell’obbligazione di trasferimento di titoli presso altro intermediario, il creditore, il quale lamenti “gravissimi danni morali, di immagine ed economici” riconducibili al “patimento psicologico conseguente alla prostrazione insita nella sistematica prostrazione delle proprie ragioni”, deve dimostrare che tali danni possano dirsi conseguenze patrimoniali immediate e dirette del protrarsi (pur qualificato come indebito) del trattenimento dei titoli da parte dell'intermediario. L’applicazione di tale regola formale di giudizio dell’onere della prova è tanto più equa laddove, in un termine ancora computabile a giorni dalla richiesta di trasferimento dei titoli, il reclamante abbia già esposto “gravissimi danni morali, di immagine ed economici” conseguenti, onde non gli sia mancata un’adeguata possibilità di asseverazione.
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