In materia di internet banking o home banking, ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca in caso di prelievi di somme dal conto corrente ad opera di terzi attraverso frodi informatiche che si concretizzino nell’appropriazione fraudolenta di codici e password identificativi del cliente (c.d. phishing), l’obbligo di diligenza posta a carico della banca ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere. Il corretto adempimento dell’obbligo di diligenza presuppone quindi l’adozione di tutte le precauzioni e l’istituzione di tutti i presidi di sicurezza adeguati allo scopo e resi accessibili dall’evoluzione scientifica e tecnologica, dovendosi affermarsi la responsabilità per violazione di detto obbligo come conseguenza del mancato adeguamento delle cautele e dei presidi agli ultimi ritrovati ed alle più recenti acquisizioni della scienza e della tecnologia. Sulla base di tali principi va affermata la responsabilità della banca la quale, pur avendo adottato determinati accorgimenti tecnici allo scopo di proteggere la sicurezza nell’uso della rete per l’esecuzione da parte dei clienti di operazioni sui propri conti correnti, non abbia, in coerenza con la tecnologia disponibile al momento del fatto, innovato i propri sistemi di sicurezza con dispositivi più raffinati, sicuri ed affidabili di quelli in concreto adottati, quali le serie numeriche casuali e random, generate da dispositivi automatici quali chiavette o token, digipass, et similia.
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