In materia di internet banking o home banking, il cliente deve essere consapevole della delicatezza del mezzo telematico e della possibilità che attraverso quel mezzo siano perpetrate frodi, tanto più insidiose quanto meno facilmente riconoscibili. Nel caso di sottrazioni di somme dal conto corrente ad opera di terzi attraverso frodi informatiche che si concretizzino nell’appropriazione fraudolenta di codici e password identificativi del cliente (c.d. phishing), quindi, deve affermarsi il concorso del fatto colposo della cliente a norma dell’art. 1227 c.c. laddove l’atto di pirateria sia stato perpetrato per il tramite di un messaggio e-mail che – simulando una comunicazione proveniente dalla stessa banca – richieda al cliente la digitazione dei propri codici identificativi e che, perciò solo, avrebbe dovuto metterlo sull’avviso, posta la singolarità del suo contenuto e posto comunque l’obbligo di diligente custodia di detti codici, contrattualmente assunto dal cliente.
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