Laddove il ricorrente deduca l’apposizione al contratto di conto corrente stipulato con il private banker, di una condizione, stipulata verbalmente tra cliente e private banker, che imponga alla Banca la modifica della posizione contrattuale del cliente da effettuarsi in un tempo successivo alla stipulazione, l’onere della prova circa il fatto prospettato spetta allo stesso ricorrente, il quale allega l’esistenza di un patto aggiunto, contrario al contenuto di un documento, la cui stipulazione è stata contemporanea al contratto. Tale prova può quindi essere fornita solo per mezzo di altro documento contenente la dichiarazione del private banker, non essendo al riguardo idonea, ai sensi dell’art. 2722 c.c., nemmeno una prova testimoniale.
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