La banca deve rimborsare al cliente la penale contrattuale pagata in caso di surrogazione del mutuo avvenuta in data 26 ottobre 2007. Infatti, pur dovendosi escludere ratione temporis l'applicabilità della legge 244 del 24 dicembre 2007 – che ha previsto che la surrogazione comporti il trasferimento del contratto di mutuo esistente con l’esclusione di penali o altri oneri – deve ritenersi applicabile l’articolo 8 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40, il quale ha previsto la nullità di ogni patto con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione. Con tale disposizione, infatti, il legislatore ha voluto espressamente rendere del tutto gratuito per il consumatore il passaggio da un intermediario ad un altro. Se è vero quindi che nel nostro ordinamento vige il principio della generale irretroattività della legge, tale principio deve essere mitigato dalla considerazione della ratio della legge stessa.
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