La surrogazione del mutuo deve essere definita quale successione a titolo particolare nel rapporto di mutuo e non quale estinzione del mutuo e nascita di un nuovo rapporto contrattuale. La riconducibilità della surrogazione al fenomeno successorio a titolo particolare trova conforto nell’articolo 8 D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (legge 2 aprile 2007, n. 40), il quale prevede che “nell’ipotesi di surrogazione il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato” e nella legge 244 del 24 dicembre 2007, la quale, introducendo il comma 3 bis all’articolo 8, ha espressamente previsto che la surrogazione comporti il trasferimento del contratto di mutuo esistente alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante.
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