In materia di intervenuta clonazione delle carte di debito, laddove il contratto, in deroga alle condizioni generali dei contratti elaborati dall’ABI sulla base della Raccomandazione CEE 97/489, preveda che “Il correntista è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’abuso o dall’uso illecito della carta e del PIN, nonché del loro smarrimento o sottrazione. E’ fatta salva la responsabilità [dell’intermediario] per conseguenze dannose derivanti da fatti ad essa imputabili”, la responsabilità dell’Intermediario va esclusa se le circostanze concrete relative ai prelievi disconosciuti dai clienti non evidenzino una qualche anomalia in quanto avvenuti presso distributori automatici utilizzati dai clienti nei periodi precedenti, gli importi dei singoli prelievi siano minori di quelli disponibili, nessun tentativo di prelievo sia stato eseguito dopo il blocco della carta.
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