Va esclusa la qualifica di consumatore in capo al cliente che proponga la rinegoziazione delle scadenze relative ad un rapporto di affidamento in essere con la banca “a causa della congiuntura economica sfavorevole e della insolvenza del suo principale cliente” e dalla connessa esigenza di “ricorrere con maggiore ampiezza al fido, pagandone regolarmente gli oneri”. Una simile richiesta appare infatti finalizzata ad ottenere una rimodulazione delle condizioni di un affidamento bancario evidentemente concesso nell’ambito dello svolgimento dell’attività imprenditoriale del cliente, dovendosi perciò desumere, quale logico corollario, che il cliente abbia agito per scopi riferibili alla propria attività imprenditoriale, il che vale ad escludere la sua qualifica di consumatore e la conseguente applicabilità delle disposizioni in tema di credito al consumo di cui agli artt. 121-126 TUB ovvero alcuna altra disposizione normativa in materia di rapporti fra soggetti professionali e consumatori.
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