Nel caso in cui il cliente contesti alla banca di non avergli rappresentato che la stipula della polizza assicurativa collaterale al finanziamento rappresentava una semplice facoltà e non già un obbligo, a responsabilità della banca va esclusa laddove la natura “opzionale” della polizza risulta in modo chiaro, essendo stata indicata nella pagina principale del modulo contrattuale sottoscritto dal cliente, ove, in chiaro, su fondo scuro, si legge: “Copertura assicurativa credito (opzionale)”.
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