La sussistenza di un attuale interesse a ottenere una decisione, la quale presuppone a sua volta l’esistenza di una controversia connotata dello stesso carattere dell’attualità – espressamente prevista dall’art. 100 c.p.c. con riferimento a quelle sottoposte all’autorità giudiziaria ordinaria ed ai tribunali arbitrali – costituisce il presupposto anche del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, alla luce del chiaro disposto dell’art. 128-bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e dei relativi provvedimenti di attuazione. Tale interesse ad agire risulta completamente assente laddove il ricorrente lamenti una mera irregolarità formale (concretatasi nella mancata raccolta della firma di girata per l’incasso del co-beneficiario) nel pagamento di un titolo che è stato, successivamente alla negoziazione, versato su un conto corrente intestato ad entrambi i legittimi beneficiari del titolo stesso, i quali, peraltro, hanno espressamente dichiarato alla banca negoziatrice di essere stati regolarmente accreditati dell’importo portato dal titolo e di nulla avere a pretendere in ordine all’assegno circolare de quo.
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