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Dossier

Trasparenza | Responsabilità della banca | Chiusura anticipata | Liquidazione anticipata

Collegio di Roma, 17 febbraio 2010, n.55

11 Giugno 2011

E’ gravemente censurabile il comportamento della banca che, facendo seguito alla richiesta di informazioni avanzata dal cliente in ordine alle modalità di rimborso conseguente alla chiusura dei propri conti (ed in particolare, in ordine alla previsione di una eventuale decurtazione (per estinzione anticipata) della somma accantonata a titolo di interessi sul conto deposito) precisi che, in caso di chiusura anticipata (a costo zero) dei conti, la quota interessi maturata sul “conto deposito” al “tasso base” sarebbe stata liquidata subito senza alcuna decurtazione, salvo poi liquidare diversamente detto importo, giustificando tale differenza con un momentaneo errore nei propri sistemi informatici. Tale comportamento, infatti, anche in relazione al riconosciuto errore nei servizi informatici e in relazione alle carenti informazioni, non solo non appare adeguato ad assicurare la consapevolezza del ricorrente, ma appare piuttosto atto a falsarne il comportamento.


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