Laddove il contratto di mutuo sottoscritto dalle parti preveda che il rimborso della somma mutuata debba compiersi per il tramite del pagamento, da parte del mutuatario, di rate semestrali comprendenti una quota di capitale ammortato e una quota variabile di interessi, fermo restando che «il tasso di interesse semestrale della presente erogazione non potrà essere inferiore al 2,5%», il calcolo della quota di interessi all’interno della rata di rimborso dovuta dal cliente non può comportare, pur in presenza di una notevole diminuzione del saggio di riferimento rispetto al precedente periodo di riferimento, una riduzione al di sotto della soglia minima contrattualmente prevista, vale a dire al di sotto del 2,5% semestrale.
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