Rientrano nella competenza dell’Arbitro Bancario e Finanziario le vertenze aventi ad oggetto contratti di deposito in amministrazione e di negoziazione intercorrenti fra le due parti litigiose pur se queste prevedano il “conto deposito titoli” quale conto d’appoggio per la fornitura di servizi d’investimento, essendo indiscutibile che il contratto di deposito titoli in amministrazione (cfr. art. 1838 c.c.) rientri tra “le operazioni e servizi bancari e finanziari”, di cui al paragrafo 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009. Tale valutazione non è inficiata dalla circostanza che il contratto in questione svolge una funzione normalmente ancillare rispetto alla prestazione di servizi d’investimento. Trattasi, infatti, pur sempre di un contratto avente una causa tipica e non avente come oggetto specifico la prestazione di servizi di investimento e che vale invece a disciplinare, sotto un particolare, delicato profilo, il rapporto fra la banca ed i propri clienti, anche se questi contemporaneamente rivestano la qualifica di investitori e siano come tali interessati da discipline e tutele ulteriori (specificamente dettate dal testo unico dell’intermediazione finanziaria, d. lgs. n. 58/1998, e dai relativi regolamenti di attuazione), rispetto a quella applicabile al deposito dei titoli in amministrazione.
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