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Dossier

Successione mortis causa sul conto corrente | Imposta di successione | Certificazione

Collegio di Roma, 19 febbraio 2010, n.61

11 Giugno 2011

Con riferimento alla dichiarazione di successione che rilevi ex art. 48 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 – disposizione che, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi fiscali, vieta “ai debitori del defunto” di “pagare le somme dovute agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa” e “alle aziende e agli istituti di credito” di provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture … se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione … con l’indicazione dei crediti” di cui si chiede l’adempimento e dei diritti caduti in successione – le disposizioni vigenti, pur stabilendo che la dichiarazione deve contenere “la descrizione analitica dei beni … dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori” (art. 29, comma 1, lett. c, d.lgs., 31 ottobre 1990, n. 346), non richiedono, in relazione ad essi, l’allegazione di alcuna specifica “certificazione”. Ne consegue che deve considerarsi illegittimo l’addebito, sul conto intestato alla persona defunta, della somma relativa al rilascio all’erede della suddetta certificazione ai fini dell’imposta di successione.


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