L’Arbitro Bancario Finanziario non è competente a decidere in ordine problematiche relative ai servizi di investimento, fra cui rientrano quelle che abbiano ad oggetto il servizio di trading on line. Infatti, pur essendo un sistema telematico di per sé neutro, potendo essere strumentale alla erogazione di servizi bancari come di servizi di investimento, laddove il ricorrente quantifichi il danno subito in relazione ad operazioni di investimento finanziario, eccependo che la non comunicata interruzione del sistema telematico abbia inciso su operazioni di investimento, l’obbligazione che si assume violata deve ritenersi accessoria ad un rapporto qualificabile come attinente alla prestazione di servizi di investimento, per ciò stesso estraneo alla cognizione dell’ABF.
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