In caso di sottrazione della carta di credito, il mancato rispetto degli obblighi contrattuali di diligenza nella custodia e conservazione della carta separatamente dal PIN in capo al titolare della carta si presume in ragione del fatto che le operazioni di prelievo disconosciute dal cliente siano state tutte effettuate con l’utilizzo della carta nonché mediante la corretta digitazione del codice PIN e che le stesse non presentavano alcuna anomalia. Circostanze queste aggravate dalla tardiva richiesta di blocco della carta all’intermediario. Per quanto riguarda il titolare di una carta di debito, infatti, all’obbligo di diligenza imposta in via generale dagli artt. 1176, 1218 e 1227 cod. civ., si aggiungono gli specifici obblighi relativi alla tempestività della denuncia ed alla custodia della carta e del codice PIN assunti all’atto della sottoscrizione del contratto con l’intermediario.
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