Laddove il ricorrente abbia inizialmente richiesto un rimborso forfettario a titolo di rifusione delle spese e degli oneri della procedura, ma, successivamente, ricevuta la somma originariamente richiesta, abbia chiesto l’archiviazione del proprio ricorso, potendosi considerare cessata la materia del contendere, deve ritenersi che la primitiva richiesta di rimborso forfettario delle spese di procedura debba considerarsi rinunciata nel quadro di un accordo transattivo che, per sua natura, è fondato su reciproche rinunzie. In tale ipotesi il Collegio, pur riconoscendo che sarebbe stato perfettamente lecito per il ricorrente subordinare l’efficacia estintiva del procedimento che consegue al raggiungimento di un accordo transattivo alla rifusione delle spese e degli oneri della procedura, deve, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti, procede a dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
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