L’istituto del c.d. “benefondi” – cioè l’uso interbancario di richiedere e dare, attraverso diversi strumenti di comunicazione, conferma circa l’esistenza di una sufficiente provvista in relazione al pagamento di assegni in conto corrente – fa parte di una prassi informale adottata dagli istituti di credito e, come tale, non pare poter essere invocato allo scopo di farne discendere un obbligo immediato di accreditamento sul conto corrente, a meno che tale obbligo discenda da un’apposita regolamentazione pattizia; con ciò tuttavia, e pur ricordando che il cd. “benefondi” costituisce un accertamento informale della banca, non si può non rilevare che questo è fonte di affidamento per colui che abbia richiesto una specifica informazione e, come tale, può quindi essere fonte di responsabilità.
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