Il rifiuto dell’intermediario di provvedere al pagamento degli assegni alla scadenza che si fondi sul fatto che il conto corrente su cui i titoli erano stati tratti presentava un saldo debitorio largamente superiore ai limiti del fido accordato, non può essere in alcun modo censurabile, non legittimando la richiesta del cliente in ordine al rimborso dei maggiori oneri conseguenti al pagamento tardivo. Tale rifiuto, infatti, non può considerarsi illecito e/o illegittimo nemmeno nell’ipotesi in cui l’intermediario abbia fino a quel momento tollerato gli sconfinamenti dai limiti del fido da parte del cliente, giacché tale tolleranza non è di per sé sufficiente a integrare una manifestazione di volontà idonea a superare le condizioni contrattuali pattuite tra le parti. A tale conclusione è possibile giungere anche nell'ipotesi, pur avendo l’intermediario informalmente accordato un supplemento di fido, le condizioni contrattuali riconoscano allo stesso il potere di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, senza necessità di comunicare siffatta volontà con particolari forme.
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