Nel caso in cui l’intermediario abbia informalmente accordato un supplemento di fido, il rifiuto di provvedere al pagamento degli assegni alla scadenza che si fondi su fatto che il conto corrente su cui i titoli erano stati tratti presentava un saldo debitorio largamente superiore ai limiti del fido accordato non è censurabile laddove le condizioni contrattuali riconoscano all’intermediario il potere di recedere in qualsiasi momento dall’apertura di credito, senza necessità di comunicare siffatta volontà con particolari forme.
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