La ricostruzione della disciplina dell’operazione di factoring pro solvendo, secondo cui il factor per poter far valere la garanzia nei confronti del cedente sarebbe prima obbligato ad agire nei confronti del debitore ceduto, non trova riscontro in alcun dato normativo, e finirebbe per equivalere ad un riconoscimento a favore del cedente, in operazioni siffatte, di una prerogativa molto simile al beneficium excussionis. Un tipo di beneficio che il nostro ordinamento, salve alcune ipotesi tassativamente definite, non accorda in via di principio, ma solo in presenza di espressa pattuizione.
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