Laddove le parti convengano che la linea di credito c.d. revolving si rinnovi automaticamente soltanto con l’invio di una nuova carta, riservandosi tuttavia la banca la facoltà di non rinnovarla per giustificati motivi anche indipendenti dalla regolarità dei rimborsi, ne consegue che la rinnovazione del rapporto non si potrebbe produrre in costanza di condotte meramente inerti dell’intermediario, ma postula positivi e concludenti comportamenti all’esito di determinazioni naturalmente discrezionali. In tal senso, può rappresentare un'ipotesi di giustificato motivo per l’omessa rinnovazione l’adozione di scelte di macro-organizzazione nell’ambito di una pluralità indeterminata di relazioni con la clientela bancaria che rendano il rapporto di durata poliennale non più replicabile secondo lo standard organizzativo imposto dalla sopravvenuta opzione aziendale.
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