L’effetto liberatorio del pagamento si verifica non solo nel caso di adempimento dell’obbligazione a favore dell’effettivo avente diritto, bensì anche allorquando la prestazione dovuta sia in buona fede eseguita a favore di colui il quale appaia legittimato a riceverla. Non può pertanto configurarsi alcuna responsabilità in capo alla banca che, in esecuzione di un ordine di pagamento a mezzo carta di credito impartito da un terzo con il consenso e dietro espressa autorizzazione del titolare della carta, abbia corrisposto all’esercente finale l’importo della transazione compiuta, addebitandone la relativa spesa sul conto corrente del cliente titolare della carta.
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