In ordine alla supposta invalidità di un’operazione di pagamento a mezzo carta di credito non espressamente autorizzata mediante la sottoscrizione del memorandum di spesa, la norma del contratto di utilizzo della carta di credito secondo cui “con l’impostazione del PIN o con la sottoscrizione della memoria di spesa, il Titolare convalida l’operazione (anche a conferma dell’importo della stessa), se ne attribuisce la titolarità e si obbliga al rimborso nei confronti della banca. (…) La Banca si riserva di non onorare le memorie di spesa che risultino irregolari rispetto a quanto previsto dalle norme del presente contratto” deve essere interpretata nel senso che è prevista per la sola Banca la possibilità di non corrispondere all’esercente l’importo di eventuali spese che vengano dallo stesso giustificate mediante memorie di spesa irregolari, a meno di un espresso disconoscimento dell’acquisto da parte del cliente. In ogni caso, laddove il titolare della carta abbia imprudentemente comunicato gli estremi della propria carta di credito ad un terzo affidandogli l’incarico di eseguire un determinato acquisto, alcun giuridico rilievo può essere ricondotto al fatto che il memorandum di spesa prodotto non sia stato dallo stesso sottoscritto. Tale circostanza non può essere, infatti, considerata sufficiente per configurare una qualsivoglia responsabilità dell’intermediario che abbia in buona fede accreditato all’esercente convenzionato il corrispettivo della transazione effettuata.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12