L'Arbitro Bancario Finanziario è incompetente a decidere sul ricorso avente ad oggetto questioni in materia di trading on line, il quale rappresenta un servizio di investimento analogo a quelli indicati nell’art.1 del T.U.F, che si caratterizza per essere prestato attraverso l’utilizzo della rete internet, che rappresenta il canale di contatto per l’esecuzione di servizi di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione di ordini.
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