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Dossier

Responsabilità della banca | Assegno circolare | Falsificazione | Affidamento del cliente

Collegio di Milano, 03 marzo 2010, n.88

11 Giugno 2011

Nel caso in cui il cliente lamenti un danno riconducibile al fatto che, ricevuto un assegno circolare quale pagamento del prezzo di un’autovettura da lui venduta e consegnata all’acquirente, lo stesso sia risultato trafugato in bianco e quindi del tutto invalido pur a fronte della conferma da parte della banca in ordine alla bontà dello stesso, il nesso causale tra la condotta asseritamene negligente del dipendente della Banca ed tale danno deve ritenersi escluso laddove sia provato che, anche se tempestivamente avvisato dallo sportellista circa l’invalidità del titolo, la truffa di cui è stato vittima il cliente fosse già consumata. In tale ipotesi, infatti, il danno, sia nel suo aspetto di danno evento che nel suo aspetto di danno conseguenza, risulterebbe essersi già verificato (nel caso di specie, l’acquirente aveva persuaso il cliente venditore a consegnare la vettura con tutti i documenti accessori).


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