In materia di ius variandi, la proposizione, da parte della banca, di quattro “proposte di modifica delle condizioni contrattuali” nell’arco di pochi mesi, pur rappresentando un eccesso rispetto a un regolare fisiologico svolgimento del rapporto contrattuale, non integrano di per sé gli estremi di un abuso del diritto da parte dell’intermediario.
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