Nel caso in cui sia riconosciuta alla banca la facoltà di modificare unilateralmente – anche in senso sfavorevole al cliente – tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali, presupposto legale per l’esercizio di tale facoltà risulta essere, ex art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993, l’espressa indicazione di un “giustificato motivo” a supporto della proposta di modifica, fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso per il cliente. Il concetto di giustificato motivo deve essere ricondotto ad eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario, afferenti sia alla sfera del cliente (ad esempio, il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) sia alle condizioni economiche generali idonee a riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad esempio, tassi di interesse, inflazione ecc.). Nella relativa comunicazione, dunque, il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo alla base della modifica unilaterale, in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base. A tal fine, l’indicazione dell’ “andamento del mercato” quale giustificato motivo dell’esercizio dello ius variandi da parte dell’intermediario, pur sicuramente molto sintetica, deve ritenersi sufficiente per permettere al cliente, con un minimo sforzo di approfondimento, di valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12