In materia di ius variandi, laddove, pur a seguito del legittimo esercizio da parte della banca del proprio potere di modifica delle condizioni contrattuali, il cliente preferisca non esercitare il proprio diritto di recesso, insistendo per l’applicazione di condizioni contrattuali oramai non più efficaci tra le parti, è opportuno che la banca chiarisca con fermezza allo stesso cliente che l’alternativa che la legge gli riconosce è solo quella di accettare le nuove condizioni o recedere dal contratto, ma non anche quella di insistere per l’applicazione delle originarie condizioni contrattuali.
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