In materia di c.d. "Centrali Rischi private" l’art. 4, comma 7, del Codice Deontologico (allegato A d.lgs. n. 196 del 2003 c.d. codice della privacy), nella parte in cui prevede che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante (al sistema di informazioni creditizie, n.d.r.) anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”, impone ai partecipanti (in particolare, intermediari bancari e finanziari) di avvisare il debitore circa l’imminente segnalazione in anticipo rispetto al momento di inoltro della segnalazione alla centrale rischi, in modo da consentirgli la possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione adempiendo immediatamente al proprio debito. In coerenza con quanto previsto dagli artt. 1334-1335 c.c., il preavviso di segnalazione deve essere comunicato al destinatario a mezzo lettera raccomandata a.r., e questo in ragione dell’esigenza di garantire la certezza e l’effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell’interessato.
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