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La nuova governance antiriciclaggio nelle assicurazioni


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Dossier

Carte di credito | Responsabilità della banca | Blocco della carta

Collegio di Milano, 04 marzo 2010, n.99

11 Giugno 2011

Con riferimento ad un contratto relativo all’emissione di una carta di credito con previsione del pagamento a mezzo di RID bancario su di un conto corrente appositamente indicato, nell’ipotesi in cui il cliente imputi all’Intermediario di aver omesso o fornito con ritardo informazioni rilevanti ai fini del corretto svolgimento del rapporto contrattuale, nonché di aver autonomamente provveduto al blocco della carta di credito in suo possesso senza tuttavia fornirgli alcun preventivo avviso, nessuna responsabilità può essere addebitata all’intermediario laddove: a) gli estratti conto regolarmente ricevuti dal cliente contenevano una specifica avvertenza relativa all’insoluto, con modalità tali da richiamare l’attenzione del cliente; b) l’Intermediario inviava ulteriori avvisi al cliente sia per via telefonica che a mezzo di comunicazione postale; c) l’Intermediario procedeva al blocco della carta di credito in seguito al mancato riscontro alle numerose comunicazioni inviate per informare il cliente degli addebiti bancari rifiutati dalla banca domiciliataria a causa di un errore nell’indicazione delle coordinate del conto d’appoggio; d) il suddetto blocco era successivo alla inequivoca comunicazione di recesso effettuata a mezzo raccomandata dal cliente, il quale, tuttavia, tralasciava di provvedere alla restituzione della carta, come invece espressamente richiesto dal regolamento contrattuale; e) sulla base di quanto sopra, l’Intermediario comunicava al cliente di aver autonomamente provveduto al blocco della carta di credito “al fine di renderla definitivamente inutilizzabile”, tale comunicazione, tuttavia, veniva restituita al mittente con la dicitura “destinatario sconosciuto”; f) l’Intermediario aveva inutilmente – e prontamente – cercato di avvisare il cliente del mancato recapito della suddetta comunicazione, tramite posta elettronica; g) sia nel contratto di rilascio della carta, sottoscritto dal cliente, che nel documento di sintesi veniva espressamente prevista la possibilità per l’Intermediario di procedere al blocco della carta di credito in qualunque momento, anche senza alcun preavviso, per “motivi di sicurezza”.


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Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

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