La banca non può disconoscere gli effetti dell’accollo del mutuo, dovendosi viceversa attivare per riconoscere al più presto l’assunzione, da parte dell’accollante, della posizione di obbligato nel rapporto instaurato con il debitore originario, e metterlo così in grado di avvalersi dei diritti a lui inderogabilmente riconosciuti dalla legge. Per quanto attiene il risarcimento del danno, però, il mutuatario non può limitarsi ad enunciare una serie di generiche facoltà (peraltro, di contenuto alternativo) il cui (potenziale) esercizio sarebbe stato impedito dal mancato tempestivo accollo del mutuo, quali la “portabilità”, la “rinegoziazione” e l’“estinzione” del mutuo stesso; senza tuttavia specificare quale delle su elencate attività non abbia potuto effettivamente svolgere a causa del mancato tempestivo accollo del mutuo, omettendo quindi di fornire concreti elementi di prova dell’esistenza stessa del danno, in mancanza dei quali non è possibile procedere alla liquidazione del danno neppure in via equitativa.
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