Laddove il ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo all’ABF, si limiti a richiedere la “restituzione delle somme indebitamente trattenute” dall’intermediario, introducendo una richiesta collegata alla “insoddisfazione morale” soltanto in una successiva nota, non pare in dubbio, anche in coerenza con l’orientamento pacifico della giurisprudenza, che il “ravvedimento operoso” dell’Intermediario – il quale, solo dopo la presentazione del ricorso, riconoscendo l’illegittimità delle spese addebitate, provveda alla restituzione delle somme richieste (maggiorate del rimborso dei 20 euro anticipati dal consumatore quali spese per il ricorso) – pur rappresentando una fattispecie estintiva atipica del processo, consente di dichiarare cessata la materia del contendere quale riflesso processuale del venir meno della ragione d’essere sostanziale della lite.
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