La disposizione di accreditare i ratei del trattamento previdenziale in conto corrente configura il conferimento da parte del cliente di un mandato all’incasso in favore dell’intermediario, onde – da una parte – quest’ultimo rimane estraneo a qualsiasi questione relativa alla spettanza o meno del trattamento, dall’altra la morte del mandante estingue il mandato stesso a norma dell’art. 1722 c.c.. Ne consegue che, per i ratei ricevuti post mortem dall’intermediario, sorge l’obbligo di quest’ultimo alla restituzione dell’indebito pagamento ricevuto (artt. 1189, 2033 c.c.). Per converso, deve riconoscersi in capo all’intermediario, di seguito all’annotazione della relativa partita in conto corrente, il potere di sollevare la corrispondente eccezione, la quale vale, a norma dell’art. 1827 c.c., a far sì che, per la sorte dell’ “atto da cui il credito deriva”, la partita debba essere eliminata dal conto stesso.
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