Venuto meno l’interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale ipotesi di estinzione del processo va tuttavia distinta da quella che trova il suo presupposto nella rinuncia agli atti del giudizio, la quale non estingue l’azione, assumendo rilievo solo sul piano processuale, e prescinde dal sopravvenire, nel corso del giudizio, di eventuali fatti nuovi idonei a svuotare di contenuto la controversia.
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