La banca è libera, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, di subordinare l’accordo di rientro al rilascio di adeguate garanzie da parte del cliente affidato, ivi incluso il rilascio di effetti cambiari che, nella prassi, assolvono alla funzione di fornire al creditore un titolo esecutivo da attivare in caso di mancato o inesatto adempimento del debitore. Ne consegue che, in caso di richiesta da parte della banca alla società cliente di rientro dall’esposizione debitoria attraverso un piano di rientro assistito da garanzie fideiussorie dei soci, oltre che dal rilascio di una cambiale in favore della banca con costi a carico di quest’ultima, il rifiuto del cliente di procedere alla stipula di detto accordo di rientro non può dirsi imputabile ad un comportamento illecito dell’intermediario, avuto anche riguardo alla disponibilità da questo manifestata di farsi carico del costo di emissione della cambiale.
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