Premesso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario deve avere ad oggetto “la stessa contestazione del reclamo” (v. Disposizioni della Banca d’Italia sull’ABF del 18 giugno 2009, Sez. VI, par. 2), deve considerarsi inammissibile il ricorso laddove emerga un quadro di doglianze assolutamente disomogeneo, rappresentato da una serie disomogenea di successive richieste, rivolte alla banca anche in data posteriore al ricorso, che rende difficile individuare un “reclamo” in senso proprio, propedeutico al ricorso, con relativa impossibilità di ravvisare una sufficiente coerenza tra le diverse contestazioni succedutesi nel tempo.
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