In materia di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e conseguente richiesta di risarcimento del danno, la “buona fede” deve essere riferita e valutata tanto agli elementi oggettivi, quanto alle qualità dei soggetti protagonisti della fase di “trattativa prenegoziale”. A tal fine, appare eccessivamente imprudente ed avventata la condotta del richiedente che – prima di richiedere formalmente il mutuo e senza alcuna concreta garanzia – si sia intenzionalmente esposto a rischi prevedibili di inadempimento contrattuale nel sottoscrivere una proposta vincolante di acquisto, con tanto di previsione di una caparra confirmatoria e mandato di intermediazione all’agenzia immobiliare. Una condotta connotata da un minimo di prudenza e diligenza, infatti, avrebbe dovuto indurre il richiedente o a posticipare la firma della proposta di acquisto ad una fase successiva alla richiesta di mutuo, ovvero a prevedere una clausola risolutiva espressa nella proposta di acquisto. In tal senso, l’affidamento in capo al richiedente non potrà essere definito incolpevole.
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