Laddove il ricorrente, nel chiedere il rimborso delle commissioni addebitate dalla banca, sostenga di aver richiesto il trasferimento dei titoli nell’ambito di una maturata volontà di cessare da ogni rapporto con la banca – rendendosi pertanto applicabile il disposto della c.d. “legge Bersani” secondo cui “nei contratti di durata il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura” – mentre la banca afferma, diversamente, che il cliente si è limitato a disporre un semplice trasferimento di titoli, senza esercitare la facoltà di recesso dal rapporto, per cui correttamente sarebbero state addebitate le suddette commissioni, deve ritenersi coerente con la volontà di recesso del cliente il fatto che: a) prima di chiudere i rapporti presso la banca, trasferisca l’operatività sui nuovi conti accessi presso altro intermediario al fine di evitare soluzioni di continuità; b) manifesti in via informale la propria volontà di chiudere il rapporto con la banca convenuta comunicandolo ad un’impiegata della banca stessa, laddove per prassi le relazioni con la banca si caratterizzavano da un diffuso ricorso ad accordi di tipo informale, giustificati dal rapporto fiduciario che ne caratterizza l’operatività; c) il modulo prodotto dalla banca contenete la formale “comunicazione di recesso e richiesta di estinzione rapporti” successivamente presentato dal cliente rechi esattamente la data indicata dal ricorrente, né la banca abbia mai preteso la rettifica di tale data; e) la disposizione di (semplice) trasferimento dei titoli sia stata impartita dal cliente utilizzando il modulo predisposto dalla banca, sul quale non sia prestampata alcuna indicazione circa l’eventuale esercizio della facoltà di recesso.
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