L’autorizzato ad emettere assegni pongono a carico del cliente un obbligo di diligenza nella custodia del carnet riconducibile al principio di cooperazione del mandante nell’esecuzione del mandato di cui all’art. 1719 c.c.. Tale obbligo vincola il cliente, fra l’altro, al controllo costante degli assegni presenti nel carnet in suo possesso, e cioè alla verifica della circostanza che gli assegni mancanti corrispondono a quelli dallo stesso cliente posti volontariamente in circolazione; ciò tanto più nel caso in cui gli assegni non rechino la stampigliatura della clausola di non trasferibilità. Detto obbligo deve considerarsi violato laddove della sottrazione dell’assegno, poi presentato all’incasso con firma falsa di traenza, il cliente si sia accorto solo a diversi mesi di distanza dall’accaduto, e precisamente in occasione di una telefonata della banca che l’avvisava dell’insufficienza dei fondi presenti nel suo conto corrente. Infatti, se il cliente avesse adempiuto all’obbligo in questione, avrebbe potuto riscontrare e denunciare con immediatezza l’avvenuta sottrazione di un assegno dal suo carnet, consentendo così il blocco immediato della circolazione del titolo.
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