Nell'ipotesi in cui la contestazione mossa dal ricorrente prima con il reclamo e, successivamente, con il ricorso verta sulla assunta inosservanza degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza relativi a rapporti contrattuali di investimento insorti tra investitore e “società prodotto”, l’oggetto della contestazione mossa dal ricorrente esula dalla competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, non riguardando operazioni e servizi bancari, bensì operazioni accessorie a servizi e attività di investimento.
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