E’ legittima la pretesa della banca in ordine al versamento da parte del cliente della somma chiesta per “Rinnovo Istr. Fido”, laddove questa compaia quale voce di spesa: sia nel documento di sintesi, ove sono indicate le condizioni economiche massime applicabili alla clientela e dove figurano le spese rinnovo istruttoria e/o gestione pratica fido con previsione dell’importo massimo applicabile; sia nella copia del contratto prodotta dalla banca, ove, sebbene non risulti una specifica clausola, è tuttavia indicato l’importo massimo applicabile per la voce di spesa “rinnovo istruttoria e/o gestione pratica fido” (sebbene senza indicazione dei casi di addebito e della base periodica di computo). A nulla rileva il fatto che, in passato, la banca abbia provveduto a riaccreditare le somme a tale titolo percepite per ragioni di “opportunità commerciali”, posto che un particolare atteggiamento di “riguardo” nei confronti di un proprio cliente non può ritenersi fatto idoneo a generare, per il futuro, un obbligo di corrispondente contenuto.
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